Omologazioni e Leggi

Di seguito l’elenco delle omologazioni ed estensioni alle omologazioni, relativa alle porte antincendio metalliche incernierate sui lati verticali con o senza specchiature vetrate. Le tabelle comprendono i seguenti parametri affinché l’utilizzatore possa verificare se la porta desiderata è compresa fra quelle omologate e perciò disponibili.

REI: 60 o 120.

Tipo di posa: a murare, a tassellare, su falso telaio, su parete in cartongesso con telaio angolare o abbracciante.

Dimensioni foro muro: minime e massime.

Possibilità di inserimento specchiatura vetrata: senza o con specchiatura.

Forma e dimensioni minime e massime della specchiatura vetrata.

Distanza minima dei bordi specchiature dai bordi laterali della porta.

Per quanto riguarda la copertura omologativa di portoni scorrevoli REI, girevoli REI, saliscendi e porte vetrate REI fare riferimento alle misure minime e massime indicate nelle specifiche sezioni di prodotto.

 

Elenco Omologazioni

    Per semplicità di consultazione nelle tabelle tutte le dimensioni minime e massime consentite dalle omologazioni possono essere state variate a quelle minime o massime di fabbricazione.

    Le porte ad 1 anta di foro muro nominale L 1330 sono fabbricate con foro muro effettivo L 1328. Queste, con apetura 90° e maniglione modello SLASH mantengono un passaggio libero superiore a mm 1200 meno 5% tolleranza = mm 1140, come previsto dalla legge.

 

PORTA REVERSIBILE REI 60 – Posa a murare

PORTA REVERSIBILE REI 120 – Posa a murare

PORTA REVERSIBILE REI 120 – Posa a tassellare

PORTA CON MANO DX O SX REI 60 – Posa a murare

PORTA CON MANO DX O SX REI 120 – Posa a murare

PORTA CON MANO DX O SX REI 120 – Posa a murare e a tassellare

PORTA CON MANO DX O SX REI 120 – Posa su falso telaio

PORTA CON MANO DX O SX REI 60 – Posa con telaio angolare su parete in cartongesso

PORTA CON MANO DX O SX REI 120 – Posa con telaio angolare su parete in cartongesso

PORTA CON MANO DX O SX REI 120 – Posa con telaio abbracciante su parete in cartongesso spessore 125 o 150 mm

Attenzione: con telaio abbracciante il vano effettivo da realizzare nella parete è 20 mm più stretto e 5 mm più basso rispetto alle misure foro muro nominali con cui si ordinano le porte.

Leggi

LEGISLAZIONE ITALIANA IN VIGORE NEL 2020 PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU INTERNI.

VEDERE A FINE SEZIONE LE NOVITA’ CON EFFETTO DAL 1.11.2019 PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU ESTERNI E PER I PORTONI INDUSTRIALI

Il settore delle chiusure tagliafuoco non è ancora regolamentato a livello europeo e in ogni singolo stato vige ancora una regolamentazione nazionale. Questa situazione non consente il libero scambio dei prodotti salvo per alcuni stati (una minoranza) che accettano la documentazione ed i certificati di resistenza al fuoco di altri o ne richiedono una procedura burocratica di approvazione più o meno complessa a seconda dello stato accettante.
In Italia il settore delle chiusure tagliafuoco per l’edilizia è regolamentato da una serie di decreti suddivisibili in tre tipologie: una prima strettamente relativa alle chiusure tagliafuoco (circa 20 decreti dagli anni 90 in poi), una seconda relativa ai regolamenti generali (circa 15 decreti dagli anni 90 in poi) ed una terza relativa agli specifici ambienti per la definizione dei valori REI richiesti per legge (circa 20 decreti dagli anni 80 in poi).
Fra questi, i decreti più importanti e specifici per la produzione, vendita ed utilizzo delle porte tagliafuoco sono i seguenti:

 

DECRETO BASE DEL 14/12/1993 (GURI n. 303 del 28 Dicembre 1993).

Ha imposto la “omologazione” delle chiusure tagliafuoco consistente in una procedura tecnico-amministrativa a norma di legge e comprendente una prova al fuoco eseguita presso un laboratorio autorizzato dal Ministero e ad una successiva procedura amministrativa presso il Ministero dell’Interno, settore VVFF, che rilascia l’omologazione stessa la quale consente la produzione, la vendita e l’utilizzazione del prodotto. Tale procedura è da espletare singolarmente per ogni tipologia di porta, suo sistema di fissaggio alla parete, classe di resistenza in minuti, presenza o meno di finestratura fissa vetrata. L’omologazione vale solo per la produzione di chiusure delle dimensioni esatte del prototipo sottoposto a prova. Per poter produrre misure più grandi del 15% in larghezza e del 10% in altezza o più piccole fino ad un minimo in larghezza di 500 mm ed in altezza di 1750 mm è necessaria una “omologazione per estensione”. In caso di chiusure di grandi dimensioni come per esempio nei portoni scorrevoli o girevoli industriali è necessaria una dichiarazione a firma del produttore che faccia capo ad una relazione descrittiva ed agli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco.

 

DECRETO DEL 21/06/2004 (GURI n. 155 del 5 Luglio 2004).

Ha aggiornato e precisato molti aspetti del precedente decreto base del 14/12/1993 e ci ha adeguato alla situazione presente nei paesi EU più moderni, introducendo la possibilità di eseguire le prove al fuoco indifferentemente con la norma italiana UNI 9723 o quella europea EN 1634-1. Questo decreto è stato il primo passo verso la futura unificazione europea delle norme e della legislazione relativa alle porte tagliafuoco e ha colmato la lacuna rappresentata dalla incompleta stesura delle norme europee di supporto, mediante alcuni annessi, che specificano le prove da effettuare prima della prova al fuoco ed altre indicazioni necessarie per rendere completa la norma di prove (italiana o europea che sia) ed in particolare specifica le regole della applicazione diretta dei risultati di prova, per permettere una situazione di estensione dei risultati di prova omogenea nei due casi.
Di seguito i principali temi trattati dal decreto 21/06/2004.
Prescrive le norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura.
Definisce cosa si intende con i seguenti termini: omologazione, prototipo, porta omologata, produttore, laboratorio, certificate di prova, rapporto di prova, dichiarazione di conformità, marchio di conformità, libretto di installazione, uso e manutenzione.
Definisce gli obblighi del produttore, dell’installatore e dell’utilizzatore.
Precisa le procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell’atto di omologazione, la sua validità, il rinnovo, la decadenza e l’annullamento.
Regolamenta l’omologazione di porte certificate in ambito comunitario.
Precisa i criteri per i controlli e la vigilanza.
Precisa alcune norme transitorie.
Autorizza la produzione e vendita di porte certificate secondo la norma italiana UNI 9723 o europea EN 1634-1 finché un successivo decreto introdurrà l’obbligo della marcatura CE conformemente alla nuova norma europea EN 1634 e conseguente decadenza del regime omologativo.
Allegato A: condizionamento meccanico, verifica di funzionalità, sbattimento.
Allegato B: classificazione delle porte resistenti al fuoco.
Allegato C: variazioni consentite aggiuntive.
Bisogna precisare che per la fabbricazione delle chiusure tagliafuoco pur non essendo ancora marcate CE nel loro complesso vige l’obbligo di utilizzo di alcuni accessori certificati e marchiati CE secondo le nuove normative europee. I principali accessori e le relative norme sono:
Cardini ad asse singolo, EN 1935.
Serrature e scrocchi, EN 12209.
Dispositivi coordinatori d’ante EN 1158.
Dispositivi per uscite antipanico, EN 1125.
Dispositivi per uscite d’emergenza, EN 179.
Chiudiporta, EN 1154.
Elettromagneti, EN 1155.
In base al decreto nr. 626 datato 19 Settembre 1994 ed al decreto integrativo nr. 242 datato 19 Marzo 1996, tutte le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere un’altezza minima di 2000 mm di passaggio netto.
Disponibili a rilasciare su richiesta ai propri clienti copie dei documenti sopracitati.

 

GLI ALTRI DECRETI

Agli effetti delle chiusure tagliafuoco gli altri decreti concernono principalmente i seguenti argomenti: differimenti e chiarimenti vari, estensioni dimensionali, criteri di classificazione, porte di grandi dimensioni, sipari di sicurezza, utilizzazione, installazione e manutenzione, criteri di sicurezza e gestione delle emergenze, regolamenti, presentazioni domande per procedimenti di prevenzione incendi, edilizia scolastica, regole per l’attività turistico-alberghiera, per le strutture sanitarie, depositi di gas e petrolio, impianti termici, luoghi di spettacolo, edifici di interesse storico-artistico biblioteche e archivi ecc.

 

IL DECRETO PIU’ RECENTE CON EFFETTO DAL 1.11.2019 PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU ESTERNI E PER I PORTONI INDUSTRIALI.

Ha introdotto solo per questi prodotti l’obbligatorietà di marcatura CE consentendone contemporaneamente il libero scambio fra i paesi della UE. Per l’utilizzo in Italia significa che dal 1.11.2019 questi prodotti non si producono/vendono/installano più con l’Omologazione Ministeriale e la dichiarazione di conformità ma con la marcatura CE del prodotto corredata dalla DoP (Declaration of performance = dichiarazione di prestazione).

La normativa armonizzata di riferimento è la EN 16034:2014 per porte, portoni e finestre che fissa i requisiti relativi alla protezione antifuoco e/o antifumo.

I prodotti coinvolti sono quelli relativi alle seguenti normative:

    EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”;

    EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”.

Riportiamo di seguito 2 documenti utili per chi volesse approfondire, il primo edito da E.D.S.F. (European Door and Shutter Federation) titolato “Introduzione alla EN 1634” utile a livello Europeo ed un secondo più strettamente italiano edito dal ns Ministero degli Interni contenente “chiarimenti ed indirizzi applicativi”.

 

 

Obblighi per il Produttore, l’Installatore e l’Utilizzatore delle Chiusure Tagliafuoco al 2020

ECCETTO PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU ESTERNI E PER I PORTONI INDUSTRIALI, VEDASI ULTIMO PARAGRAFO NELLE SOPRASTANTI “LEGGI”

Il produttore, ai sensi dei decreti sopracitati assieme alla fornitura delle porte è obbligato al rilascio della seguente documentazione:

    Copia dell’atto di omologazione ed estensione dell’omologazione per le chiusure aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato.

    Dichiarazione di conformità.

    Libretto di installazione, uso e manutenzione.

L’installatore ai sensi del decreto ministeriale 4 Maggio 1998, allegato II comma 2.1 è tenuto al rilascio della dichiarazione di corretta posa in opera secondo quanto indicato nel libretto di installazione, uso e manutenzione del produttore da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione delle chiusure.

L’utilizzatore sia esso il proprietario o il titolare dell’attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – testo unico sulla sicurezza – art. 15 e art. 64 è tenuto a sottoporre a regolare manutenzione tutte le chiusure resistenti al fuoco, al controllo periodico del loro funzionamento da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d’uso e manutenzione presenti nel libretto di uso e manutenzione delle chiusure acquistate.

Previsione sulla Evoluzione Conseguente alla Prossima Obbligatorieta’ di Marcatura Ce Delle Chiusure Tagliafuoco

ECCETTO PER LE CHIUSURE TAGLIAFUOCO PER USO SU ESTERNI E PER I PORTONI INDUSTRIALI, VEDASI ULTIMO PARAGRAFO NELLE SOPRASTANTI “LEGGI”

In Europa il settore delle chiusure tagliafuoco è prossimo all’armonizzazione di norme e leggi con l’imminente introduzione in tutti gli stati della normativa EN 16034 “Pedestrian doorset, industrial, commercial, garage doors and windows – Product standard, performances characteristics – Fire resistance and/or smoke control characteristics” approvata l’8 Luglio 2014 e conseguente marcatura CE dei prodotti che siano certificati secondo la norma EN 1634 (numero di norma simile ma da non confondersi !) e pertanto anche in Italia siamo prossimi ad un significativo cambiamento.

Oltre a consentire la libera commercializzazione delle porte tagliafuoco in tutta la UE la marcatura CE in Italia abolirà il regime omologativo pertanto non sarà più necessario omologare le porte presso il Ministero dell’Interno.

Al completamento dell’iter di introduzione della normativa EN 16034 e conseguente possibilità di certificazione secondo la norma EN 1634 e marcatura CE dei prodotti è’ previsto un periodo transitorio di minimo 3 e massimo 5 anni di coesistenza dell’attuale regime “omologativo” col regime “di marcatura CE” cioè si potranno certificare e installare in Italia sia chiusure “omologate” che “marcate CE” dopo il periodo transitorio saranno installabili solo chiusure marcate CE.

Bettineschi Porte